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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Lo Studio Legale offre un nuovo servizio di assistenza e consulenza riguardo il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si applica a tutte le situazioni di crisi e insolvenza del debitore, sia esso persona giuridica o fisica, professionista o consumatore
E' stato pubblicato il 14 febbraio 2019 in Gazzetta Ufficiale, con Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Serie Generale n. 38 del 14.02.2019 – Suppl. Ordinario n. 6).
Entrerà in vigore definitivamente dal 15 agosto 2020.
A chi si rivolge
Il Codice è applicabile a tutte le situazioni di crisi e insolvenza del debitore, quindi a persone giuridiche e fisiche, professionisti e consumatori, imprenditori commerciali o agricoli, società singole, start-up o gruppi di imprese, privati o pubblici.
Nel prossimo futuro le procedure del “nuovo” sovraindebitamento sono le seguenti: piano del consumatore; concordato minore; liquidazione controllata.
Le principali novità
- procedura unitaria in caso di sovraindebitamento della famiglia;
- preminenza del piano del consumatore rispetto ad eventuali cessioni del quinto in essere;
- valutazione del comportamento del soggetto finanziatore in relazione alla verifica del merito creditizio del debitore, con la previsione di sanzioni a carattere processuale per chi avesse colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi ex art. 124 bis D.lgs. n. 385/1993;
- l’OCC nel concordato minore assumerà anche la veste di ausiliario del giudice curando l’esecuzione del piano;
- eliminazione del 60% per l’ammissibilità del concordato minore e approvazione del c. minore con la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- esdebitazione di diritto e previsione per il debitore incapiente, una tantum, di esdebitazione a patrimonio zero. Il Piano e la procedura Modifiche importanti vengono introdotte anche in ambito procedurale.
La nomina di una figura attestatoria (l’Organismo di composizione) diviene totalmente facoltativa, potendo il debitore presentare autonoma domanda corredata da tutti gli elementi necessari senza passare per la valutazione di un soggetto incaricato.
Nella relazione, l’Organismo di composizione non deve più pronunziarsi sulla probabile convenienza del piano rispetto ad una alternativa liquidatoria, ma deve indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il prestito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Una valutazione che stravolge completamente l’analisi della condizione del debitore.
Il creditore che abbia omesso questa valutazione, o abbia aggravato o determinato l’indebitamento del consumatore, non potrà opporsi in sede di omologa o presentare reclamo, non potrà inoltre far valere cause di inammissibilità non derivanti da comportamenti dolosi del debitore. Un passaggio fondamentale questo che in passato era totalmente trascurato.
Nel caso in cui l’indebitamento investa un nucleo familiare è prevista una disciplina espressa che consente adesso: la presentazione di un unico piano; la perdurante distinzione tra masse attive e passive dei singoli debitori; il coordinamento delle procedure in caso di ricorsi distinti ad opera del giudice adito per primo; la ripartizione del compenso dovuto all’Organismo di composizione fra i singoli membri familiari in misura proporzionale ai rispettivi debiti. Inoltre, il decreto di apertura della procedura non prevede più la fissazione di alcuna udienza per l’omologa e nei venti giorni successivi alla comunicazione di apertura della procedura ai creditori questi devono trasmettere all’Organismo di composizione – se nominato – eventuali osservazioni o proposte di modifica del piano.
Infine, ed è questa una condizione particolarmente interessante, l’omologa è decisa con sentenza e, in caso di rigetto, sarà possibile chiedere contestualmente l’apertura di una procedura di liquidazione controllata su istanza del debitore, dei creditori o del Pubblico Ministero per frode accertata. Uno degli aspetti che maggiormente risente di questa distanza epocale è quello delle domande congiunte che rappresentano un'esigenza sentita nel tessuto sociale nel quale la legge vuole incidere, in quanto frequentemente il sovraindebitamento ha un'origine determinata dalle necessità della famiglia.
Il Tribunale di Napoli Nord (18/05/2018 est. De Vivo in www.ilcaso.it) ammette esplicitamente la ritualità del piano del consumatore presentato dai due coniugi debitori, affermando che siffatta possibilità "non è esclusa dalla normativa in materia mentre in concreto il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità". "Ai fini dell'esdebitazione dei componenti della famiglia che accedono congiuntamente alle procedure di sovraindebitamento il giudizio di meritevolezza può essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad un'incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria connessa all'imprevisto familiare (ad es. malattia/perdita di lavoro)."
Il Tribunale di Milano con il provvedimento del 6/12/2017 ha affrontato un caso di accordo di ristrutturazione riguardante i due componenti di una famiglia che si erano indebitati sostanzialmente nei confronti delle medesime società finanziarie rispetto alle quali il monte debiti non permetteva più un soddisfacimento totale. Il legale dei coniugi ha proposto un unico ricorso di sovraindebitamento al cui interno ha tuttavia svolto due domande sottoposte però alla medesima condizione della reciproca ammissione.
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Servizio di Assistenza, Consulenza e Supporto alla coppia e alla famiglia
Lo Studio Legale offre un nuovo servizio di assistenza e consulenza alla coppia
Servizio di Assistenza, Consulenza e Supporto alla coppia e alla famigliaLo Studio Legale, offre un nuovo servizio di assistenza e consulenza alla coppia.In una visione moderna, infatti, si ritiene che l'accesso alle competenze proprie dell'Avvocato non debba essere necessariamente l'epilogo di una crisi destinata a sfociare solo ed esclusivamente nell'ambito giudiziario risolvendosi con una separazione e divorzio.Sulla base di ciò, il servizio di assistenza e consulenza alla coppia mira a fornire gli strumenti necessari per un corretto supporto alla coppia in ogni fase del suo ciclo vitale.Uno spazio destinato a fornire da un lato consulenza legale nella gestione ordinaria del menage familiare, dall’ altro a far fronte all'eventuale crisi della coppia stessa anche attraverso l'ausilo di una valida consulenza psicologica.Il servizio è strutturato in modo da fornire un approccio "globale" al "sistema coppia" ed alle sue problematiche.
Ambiti d'intervento:
- assistenza e supporto alla coppia (o ad uno dei partner) in vista della separazione o del divorzio;
- assistenza e consulenza alla coppia (o ad uno dei partner) nella fase di negoziazione degli accordi di separazione ed eventuale loro ridefinizione, assistenza nella fase di definizione degli accordi di divorzio;
- assistenza e consulenza nella gestione della crisi coniugale in vista dell'instaurazione di un percorso di mediazione familiare;
- consulenza e valutazione relativamente alle tematiche concernenti l'affidamento dei minori (potestà genitoriale, decadenza dalla stessa, collocamento dei minori, ordine di protezione, allontanamento dalla casa coniugale o dalla famiglia);
- assistenza preliminare alle procedure di adozione nazionale ed internazionale;
- assistenza e consulenza (legale e di supporto psicologico) nel caso di convivenza more uxorio o coppie di fatto;
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